Verifica dell’interesse delle cose immobili e mobili

Verifica dell’interesse delle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro (art. 12, D. Lgs. 42/2004).

Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sono sottoposte a tutela ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 42/2004.

Tutti i beni immobili e mobili – che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni – di proprietà degli enti sopra indicati sono sottoposti cautelarmente alle disposizioni di tutela fino al momento dell’esito della verifica dell’interesse culturale disciplinato dall’articolo 12 del D. Lgs. 42/2004.

Pertanto, fino all’esito della verifica:

  • qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (articolo 21, comma 4, del D. Lgs. 42/2004);
  • i beni sono inalienabili (articolo 54 e seguenti del D. Lgs. 42/2004);
  • non può essere attivata la procedura per l’eventuale erogazione di contributi da parte del Ministero.

Ai sensi dell’articolo 128 del D. Lgs. 42/2004 è riconosciuta la validità dei provvedimenti di vincolo emanati ai sensi della normativa di tutela previgente (ovvero la Legge 364/1909, la Legge 1089/1939, il D. Lgs. 490/1999).

Dove si richiede

I soggetti proprietari che intendono avviare la verifica devono contattare il Segretariato regionale del Friuli Venezia Giulia e definire, tramite un protocollo di intesa concordato e sottoscritto con il Segretariato medesimo, i tempi e i modi della verifica del proprio patrimonio.

Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le richieste di verifica devono pervenire al Segretariato regionale del Friuli Venezia Giulia per il tramite dell’incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, che provvede a raccogliere le istanze provenienti da tutti gli enti ecclesiastici, secondo una priorità stabilita dalla Conferenza Episcopale Regionale (accordo sottoscritto l’8 marzo 2005 tra questo Ministero e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’incaricato regionale della CEI o consultare il sito Chiesa Cattolica Italiana alla sezione Uffici CEI – Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici.

Cosa occorre

Al fine di sottoporre a verifica i beni di proprietà, gli Enti devono trasmettere in via telematica e cartacea gli elenchi integrati dalle schede descrittive dei beni di cui intendono richiedere verifica (comprensive di dati catastali e tavolari per gli immobili), compilate e inoltrate secondo le modalità indicate nel sito www.benitutelati.it, ove è possibile consultare il manuale utenti.

Esito della verifica

La pratica, istruita dal Segretariato, viene trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il richiesto parere tecnico-scientifico e successivamente proposta alla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia che verifica l’interesse culturale (articolo 39, comma 2, lettera a, del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171).

Nel caso di verifica con esito negativo, ovvero insussitenza dell'interesse culturale, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela e possono essere liberamente alienate. Nel caso di verifica con esito positivo, ovvero sussistenza dell'interesse culturale, tali cose vengono dichiarate di interesse culturale e rimangono soggette alle disposizioni del D. Lgs 42/2004 s.m.i. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico costituisce dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

I beni oggetto di tutela sono consultabili sul portale Vincoli in Rete.

Fonti normative

La procedura di verifica dell'interesse culturale è disciplinata dall'art 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dai seguenti decreti specifici: