Contributi

Interventi finanziari del Ministero a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli artt. 31, 35, 36 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di beni culturali per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31 comma 1 del Codice.

 

Compiti del Segretariato regionale

Come disposto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 40 comma 2, Regolamento di organizzazione del Ministero, il Segretariato regionale:

  • [lettera c] dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;
  • [lettera l] stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
  • [lettera m] adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

Istruzioni procedurali

La richiesta di ammissibilità ai contributi statali deve essere presentata alla Soprintendenza di competenza, e può essere contestuale alla domanda di autorizzazione del progetto di manutenzione o restauro:

Si ricorda che non possono essere accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati.

I contributi sono di due tipi, in conto capitale e in conto interessi, possono essere cumulabili, ma devono essere richiesti distintamente ciascuno secondo un proprio procedimento. 

Contributo in conto capitale ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004

Per ottenere il contributo in conto capitale, il proprietario, possessore o detentore di beni culturali deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità, corredata da idonea documentazione.

La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l'importo ed emana l'atto con cui viene dichiarata l'ammissibilità dell’intervento. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Il contributo viene concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati, per una quota parte della spesa effettivamente sostenuta dal proprietario (determinata dalla Soprintendenza tenuto conto anche del godimento di eventuali altri contributi pubblici) per i soli interventi ritenuti ammissibili. Sia in caso di interventi conservativi volontari sia di interventi conservativi imposti, questi ultimi ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Codice, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente certificati e collaudati dalla Soprintendenza competente.

Eseguiti gli interventi, l'interessato trasmette alla Soprintendenza la documentazione richiesta per la fase a consuntivo, al fine di consentire alla stessa di provvedere alla redazione degli atti di competenza, che vengono successivamente trasmessi al Segretariato regionale che si occupa del controllo e della liquidazione del contributo. Il Segretariato regionale provvede a inoltrare alla Direzione Generale Bilancio le proposte di finanziamento ricevute. Quest’ultima, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, approva e accredita al Segretariato regionale le relative somme per la successiva erogazione del contributo.

Al fine e preliminarmente alla liquidazione del contributo è necessario che il beneficiario sottoscriva con il Segretariato regionale una apposita convenzione ai sensi dell’art. 38 del Codice per l’accessibilità pubblica del bene.

Circolari e altra documentazione

Circolare DG-SG, n. 43/2020

Decreto Interministeriale MiBACT-UDCM, n. 471/2018 (decreto di fine blocco di ammissibilità)

Circolare DG-PBAAAC, n. 20/2014

Circolare DG-OR, n. 360/2012

Programmazione contributi in conto capitale

Circolare DG-BI, n. 96/2022

Circolare DG-BI, n. 90/2022

Circolare DG-BI, n. 54/2022

Circolare DG-BI, n. 12/2022

Circolare DG-BI, n. 3/2022

 

Contributi in conto interessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 42/2004

Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

Ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Codice, la concessione è ammessa anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Per ottenere il contributo in conto interessi, il richiedente deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità corredata da idonea documentazione.

La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l'importo ed emana l'atto con cui viene dichiarata l'ammissibilità dell’intervento. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Si fa presente che possono essere accolte istanze di contributo in conto interessi la cui realizzazione degli interventi sia ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del contratto di mutuo, e per cui l’importo del mutuo accordato coincida con l’importo dei lavori ammessi. Inoltre, potranno essere accolte richieste di rinegoziazione del mutuo purché con lo stesso istituto di credito e nei casi in cui non costituisca un aggravio di spesa per il Ministero; al contrario non saranno accolte istanze che prevedano un pre-ammortamento finanziario del mutuo.

Si forniscono qui di seguito le indicazioni per l’esecuzione del procedimento preliminare:

  • il Soprintendente in sede di autorizzazione dei lavori si pronuncia sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali, parimenti non vincolante come precedentemente descritto in merito ai contributi in conto interessi;
  • i soggetti pubblici e i proprietari, possessori o detentori dei beni che abbiano ottenuto l’autorizzazione sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali dovranno presentare apposita istanza in carta legale a preventivo agli istituti periferici ministeriali competenti per territorio;
  • successivamente il Ministero autorizza l'emissione del decreto dirigenziale di concessione del contributo con riserva di verifica delle disponibilità del bilancio. In caso di mutui a tasso variabile, al fine di calcolare correttamente i conguagli a debito e a credito, l’istituto mutuante deve comunicare agli istituti periferici ministeriali entro il mese di gennaio dell’anno successivo le variazioni del tasso avvenute nell’anno precedente, corredato dal relativo piano di ammortamento;
  • il Segretariato regionale sottoscrive una apposita convenzione con l’istituto bancario che eroga il mutuo, nella quale vengono stabilite le modalità di corresponsione del contributo in conto interessi secondo le procedure indicate dall’istituto bancario medesimo che provvederà ad accreditarlo con pari valuta al soggetto mutuario alle scadenze previste;
  • successivamente il Segretariato regionale sottoscrive una apposita convenzione con il beneficiario ai sensi dell’art. 38 del Codice per l’accessibilità pubblica del bene.

Una volta ottenuto il decreto di concessione del contributo e sottoscritta la convenzione di accessibilità, annualmente gli istituti di credito per mezzo del beneficiario devono presentare agli istituti periferici ministeriali competenti per territorio:

  • in caso di contributo in conto interessi a tasso variabile, dichiarazione dell'importo pagato e di cui si chiede il rimborso da trasmettere alla Soprintendenza di competenza e al Segretariato regionale;
  • in caso di contributo in conto interessi a tasso fisso, attestazione del regolare pagamento delle rate pregresse del mutuo da trasmettere al Segretariato regionale;
  • il piano di ammortamento aggiornato e ogni successiva ed eventuale variazione rispetto a quello indicato nel decreto di concessione suindicato, compresa, nel caso, la risoluzione del contratto di mutuo da trasmettere alla Soprintendenza competente.

Ogni anno, per tutta la durata del contributo, il Segretariato regionale emette una dichiarazione di nulla osta al pagamento della quota a contributo per l'anno in corso, e in caso di variazione del piano di ammortamento, emette un apposito decreto di aggiornamento.

Si ricorda che le ipoteche contratte sui beni appartenenti al demanio culturale (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) devono essere preventivamente autorizzate ai sensi degli artt. 55 comma 3 e 56 comma 4-quinquies del Codice.

Circolari e altra documentazione

Circolare DG-ABAP, n. 51/2020

 

Convenzioni per accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di contributo

Ai sensi dell’art. 38 del Codice, i beni culturali sottoposti a interventi conservativi con il concorso dello Stato sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Segretariato regionale e i singoli proprietari, possessori o detentori.

La convenzione, con durata minima di dieci anni, è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione dei beni culturali per almeno un giorno al mese durante l'arco dell'intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio e ad altri eventi istituzionali promossi dal Ministero della cultura.

 

Patrimonio aperto al pubblico

Per visionare l'elenco dei beni culturali che, a seguito dell'intervento dello Stato nel sostenere le spese di restuaro, sono accessibili gratuitamente al pubblico, vai a:

Patrimonio aperto al pubblico

 

Provvedimenti

Per visionare gli atti di concessione emanati dal Segretariato regionale del Friuli Venezia Giulia, vai a:

Amministrazione trasparente

 

Modulistica

Contributi in conto capitale:

Contributi in conto interessi: