Accesso agli atti

Accesso agli atti

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni).

La Costituzione italiana, già dal 1948, definisce all'art. 97 i principi cardine che regolamentano l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione – buon andamento e imparzialità – sancendo il dovere dei pubblici uffici di organizzarsi in maniera efficiente ed efficace e di agire per la realizzazione dell'interesse collettivo senza subire alcuna interferenza dall'esterno.

Per “diritto di accesso agli atti” si intende il diritto degli interessati – ovvero di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso – di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22, comma 1 lett. a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.).

Tale diritto consiste nell'esame e/o nell'estrazione di copia dei documenti amministrativi, secondo  modalità e limiti stabiliti dalla legge.

L'esame dei documenti è a titolo gratuito.

Il rilascio di copia dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In particolare, il rilascio di copia cartacea è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, che avviene mediante l'apposizione di marca da bollo, secondo le disposizioni vigenti in materia (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642; Direttiva 19 marzo 1993, n. 27720/928/46 della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come di seguito indicato:

  • 0,26 € per il rilascio da 1 a 2 copie cartacee in formato A4;
  • 0,52 € per il rilascio da 3 a 4 copie cartacee in formato A4 e così via;
  • 0,52 € per il rilascio da 1 a 2 copie cartacee in formato A3;
  • 1,04 € per il rilascio da 3 a 4 copie cartacee in formato A3 e così via.

Il pagamento delle spese di riproduzione deve avvenire esclusivamente tramite marche da bollo annullate a cura dell'Ufficio. In caso di difficoltà a riprodurre documenti di grandi dimensioni o qualora siano necessarie procedure particolari, potrà essere valutata l'opportunità di autorizzare la riproduzione della copia del documento presso una ditta specializzata con spesa di riproduzione a totale carico del richiedente. 

Presupposto indefettibile dell’accesso agli atti è la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato in via informale presentando richiesta, anche verbale, all’amministrazione che ha prodotto il documento o che lo detiene stabilmente; tale richiesta deve contenere gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.

Qualora in base al contenuto dei documenti si rilevi l'esistenza di soggetti controinteressati, il diritto di accesso agli atti deve essere esercitato in via formale e la richiesta va quindi redatta in forma scritta a pena di nullità.

La richiesta di accesso agli atti, sia formale che informale, deve essere adeguatamente motivata e deve contenere il riferimento esplicito all'interesse diretto, concreto e attuale di cui il richiedente è titolare e che è correlato al documento cui si chiede l'accesso.

Nel caso di trasmissione  in via telematica, la richiesta è valida:
a)    se è sottoscritta e presentata insieme alla copia del documento d'identità;
b)    se è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c)    se è sottoscritta con firma digitale;
d)    se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-    che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata - anche non personale, cioè non intestata al richiedente;
-    che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
-    che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione, con apposito atto, comunica al richiedente l'accoglimento della richiesta di accesso, nonchè l'ufficio, la sede, il nominativo del referente incaricato, il giorno e l'ora in cui potrà prendere visione e/o estrarre copia dei documenti oggetto della richiesta stessa.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa deve intendersi rifiutata.

L'art. 24 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e il Decreto 26 ottobre 1994, n. 682 del Ministero per il beni culturali e ambientali individuano i casi in cui è escluso il diritto di accesso.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 24 e devono essere motivati.

In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi del citato art. 24 comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere che sia riesaminata la suddetta determinazione nei casi e nei modi specificati dall’art. 25 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento di accesso per il Segretariato Regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia è il Direttore (sr-fvg@cultura.gov.it; tel. 040 419 4811).

La richiesta di accesso agli atti va presentata a:

Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia

mail: sr-fvg@cultura.gov.it; pec: sr-fvg@pec.cultura.gov.it

tel. 040 419 4811.

 

Modulo per la richiesta di accesso agli atti

Modulo richiesta accesso atti

 

Registro accessi

registro accessi dal 2022 - 

2020_I semestre


Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante Disciplina dell'imposta di bollo

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, n. 27720/928/46 in materia di Rilascio copie documenti amministrativi – Rimborso spese riproduzione

Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 ottobre 1994, n. 682 - Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi