Alienazioni, denunce di trasferimento e prelazioni

Alienazioni, denunce di trasferimento e prelazioni (art. 55 e ss. del D. Lgs. 42/2004).

Autorizzazioni di alienazioni, permute, costituzioni di ipoteca e di pegno e di ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali. La Commissione regionale per il patrimonio culturale autorizza, su proposta del Soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice.

Autorizzazione ad alienare beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e altre procedure di trasferimento di immobili pubblici (art. 55 e ss. D. Lgs. 42/2004)

I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e gli altri beni culturali (diversi da quelli definiti inalienabili dall'articolo 54 del Codice), appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali o a soggetti pubblici diversi, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero (articoli 55 e 56 del Codice).

È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero l'alienazione di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (articolo 56).

Pertanto, tali soggetti devono procedere alla preventiva verifica dell’interesse, secondo le modalità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/2004, per accertare se le cose che intendono alienare rivestano interesse culturale. In assenza di verifica detti beni sono inalienabili.

In caso di verifica positiva, dovrà essere trasmessa al Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Friuli Venezia Giulia e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia una richiesta di rilascio dell’autorizzazione ad alienare, completa dell’indicazione del provvedimento di tutela, dei dati catastali aggiornati, della planimetria del bene, dell’indicazione della destinazione attuale, di quelle ipotizzate per il futuro e del programma degli interventi conservativi di cui il bene necessita.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio propone il rilascio dell’atto di autorizzazione ad alienare alla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

La Commissione regionale per il patrimonio culturale provvede al rilascio dell’autorizzazione, definendo le condizioni cui è subordinata l’alienazione, o all’eventuale diniego. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo.

Denunce di trasferimento e alienazione (art. 56 e ss. del D. Lgs. 42/2004)

Gli atti che trasferiscono in tutto o in parte la proprietà o la detenzione di beni culturali, appartenenti a soggetti diversi da Enti pubblici ed equiparati, devono essere denunciati dall’alienante o dal cedente la detenzione entro trenta giorni dalla stipula dell’atto. La denuncia deve essere trasmessa alla Soprintendenza di settore competente, deve essere sottoscritta dalla parte alienante e dalla parte acquirente o dai loro rappresentanti legali e deve contenere: i dati identificativi delle parti; i dati identificativi dei beni; l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal D. Lgs. 42/2004. Si considera non avvenuta la denuncia priva di tali indicazioni o con indicazioni incomplete o imprecise.

Prelazione (art. 60 e ss. del D. Lgs. 42/2004)

Il Ministero, la Regione o altro ente pubblico territoriale hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni (con esclusione di quelli appartenenti a enti demaniali) alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento. Nel caso di alienazioni a titolo oneroso, dalla data di ricezione della denuncia decorrono i termini (60 giorni) per lo Stato e per gli Enti pubblici territoriali aventi diritto di avvalersi della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni alienati (artt. 60-62 del Codice). In pendenza del termine sopracitato l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna dei beni. Se la denuncia di alienazione è effettuata oltre 30 giorni dalla data di stipula dell'atto o è incompleta, i tempi per la prelazione sono prolungati a 180 giorni.