Prescrizioni di tutela indiretta

Prescrizioni di tutela indiretta al fine di evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (art. 45, D.Lgs. 42/2004).

Ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Commissione regionale per il patrimonio culturale detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono viene avvisato con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 46 del D.Lgs. 42/2004. La comunicazione individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. Comporta, inoltre, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.​ Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.